Quando si costruisce una piscina sono molti gli aspetti da considerare, compresi i possibili vincoli, anche dal punto di vista del vicinato. Esistono delle specifiche distanze piscina dal confine?
Spesso la giurisprudenza non è chiara, per questo motivo andremo a esaminare cosa sostiene il Codice civile e alcune sentenze del TAR, vedendo inoltre se ci sono delle differenze nelle distanze di una piscina interrata e quelle che deve rispettare una piscina fuori terra.
Iniziamo quindi con il vedere quali sono in genere i possibili fattori che determinano delle distanze da rispettare.
Come quando si deve costruire una casa o uno stabile, prima di procedere nel costruire una piscina privata bisogna capire se esistono delle distanze piscina minime dal confine con altri lotti o tra diversi edifici. Per quanto riguarda le piscine private costruite nel proprio giardino, le possibili distanze dipendono da ciascuna tipologia di piscina, interrata, fuori terra o seminterrata.
In generale, quando si decide di ampliare o costruire una qualsiasi struttura su un terreno dove ne sono già presenti altre, è necessario rispettare alcune distanze stipulate per legge. Queste possono riguardare:
A determinare numericamente quanto bisogna essere distanti è il Codice civile, che esamina i singoli casi con una serie di articoli specifici.
A seconda delle caratteristiche del territorio, ogni comune mette a disposizione diversi regolamenti edilizi e diversi strumenti di pianificazione urbanistica, questo perché ogni area territoriale presenta caratteristiche differenti.
Indipendentemente dalla conformazione del territorio, però, esistono delle distanze minime inderogabili, definite dal Codice civile:
Come possiamo notare, non viene specificato quale sia la distanza da rispettare per la costruzione di una piscina privata, di nessuna tipologia.
Dunque, come capire quale sia la risposta corretta? Dobbiamo ragionare per analogia.
Diciamocelo, la questione è che le norme urbanistico-edilizie presentano carenze e vuoti legislativi che danno spazio a interpretazioni, spesso personalizzate, da parte di chi opera nel settore.
L’unica cosa certa, dal punto di vista urbanistico, è che la “struttura piscina” è generalmente ritenuta un’opera di edilizia minore (forse anche perché non appare “di fatto” un volume edilizio tradizionale connotato da pareti e copertura). Inoltre, è indifferente se la piscina sia completamente interrata, parzialmente interrata o perfino realizzata fuori terra: dal momento in cui comporta una trasformazione del territorio sia dal punto di vista urbanistico che edilizio, per poter costruire una piscina secondo le normative vigenti è necessario richiedere il Permesso di Costruire, come specificato nel Testo Unico per l’Edilizia all’art. 3 comma 1 del DPR 380/01.
Per cominciare a capire e interpretare la norma, dobbiamo stabilire se una piscina interrata è assimilabile a un vero e proprio edificio (oppure a una cisterna), perché in caso di risposta affermativa per la sua costruzione si dovrà rispettare la distanza minima stabilita.
Usando la logica, l’articolo 889 visto in precedenza ci farebbe rispondere in maniera affermativa. La piscina, in effetti, potrebbe equivalere a una cisterna di raccolta per l’acqua piovana, e questo ci porterebbe a pensare che si dovrebbero osservare i due metri di distanza dai confini del lotto adiacente.
Tuttavia, esiste un precedente che ci porta a ragionare in modo differente. Infatti, particolarmente rilevante è la sentenza del TAR della Campania 3520/2015, con cui è stato stabilito che con la costruzione di una piscina interrata viene meno la creazione di dannose intercapedini in grado di pregiudicare la salubrità dell'ambiente, e questo fa sì che decada l’obbligo di rispettare le distanze legali.
La stessa sentenza esclude anche l'equiparazione tra piscine da giardino interrate e edifici, con decadimento della necessità di rispettare le distanze previste dall'articolo 873 del Codice civile.
Quanto rimane escluso e non chiarito, invece, è se la costruzione di una piscina interrata richiede una distanza minima di almeno due metri dai confini del lotto: in altre parole, se alle piscine interrate si applicano le prescrizioni previste per pozzi e cisterne.
Ma per questo possiamo aiutarci citando un’altra sentenza, ossia quella del TAR di Napoli n. 3520 del 2015, che a sua volta si riferisce a quella della Cassazione Civile II. n. 9679/2014.
Possiamo sintetizzare il contenuto affermando che i volumi completamente interrati, come le piscine in questione, non sono subordinati al rispetto delle distanze tra costruzioni, proprio perché viene a mancare la caratteristica di costruzione. Di conseguenza, la realizzazione di una piscina completamente interrata risulta esclusa dal rispetto della distanza minima tra costruzioni.
Per riprendere ulteriormente la suddetta Cassazione, ricordiamo che per costruzione si intende "qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo (ecc)".
Nel caso di una piscina interrata viene a mancare propriamente la sporgenza in elevazione rispetto al suolo e in questo modo non scatta il presupposto per il suo assoggettamento alla distanza minima tra costruzioni.
Perciò, non esistono delle specifiche distanze dal confine per una piscina interrata privata.
Un breve cenno va fatto anche per le piscine seminterrate o fuori terra; anche in questo caso la risposta è articolata.
Fondamentale è innanzitutto stabilire se la piscina è temporanea oppure definitiva: questo criterio è molto importante per stabilire la necessità o meno di rispettare le distanze minime dai confini del lotto e dagli altri edifici.
Una piscina interrata e definitiva è ovviamente un'opera permanente; al contrario, secondo un'interpretazione non univocamente condivisa ma consolidata, le piscine smontabili e rimovibili a fine stagione sono equiparabili a semplici elementi di arredo che non richiedono il rispetto delle distanze legali.
In questa categoria rientrano tutte quelle strutture che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:
A sostegno di questa interpretazione, l'articolo 137 della Legge Regionale della Toscana 137/2014 afferma che:
"sono privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio, per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione."
Attenzione però, tutto ciò risulta valido solo se non si effettuano opere edilizie di alcun genere, perché in caso contrario si ricadrebbe nella costruzione di opere permanenti soggette sia al rispetto delle distanze, sia al rilascio di un permesso edilizio.
Tranne nel caso in cui vengano effettuate opere edilizie, anche per le piscine seminterrate o fuori terra non esistono distanze minime dal confine che vadano rispettate.
Non è detto che la giurisprudenza resti fissa, tutt’altro; il nostro consiglio è quindi quello di prevenire e interporre comunque delle distanze dal confine per la piscina, in modo da essere coperti anche qualora ci fossero dei cambiamenti nella legislazione.
Si tratta di un argomento molto complesso, e abbiamo cercato di fornire tutte le informazioni disponibili nel modo più chiaro possibile. Per essere comunque sicuri di avere calcolato in modo corretto tutte le eventuali distanze da rispettare, ti invitiamo a contattarci.
Il nostro ufficio tecnico è infatti sempre disponibile per una consulenza gratuita, così da eliminare eventuali dubbi e aiutarti a progettare e realizzare la tua personale oasi di benessere nel modo migliore!